Raccolta Sentenze in merito al maltrattamento di animali

(fonte http://www.unaecoanimali.it/)

Sentenza annullamento ordinanza del Sindaco di Galliate

"Divieto di alimentazione animali randagi"

Questa sentenza del massimo organo della giustizia amministrativa, per l'importanza che riveste nella microconflittualità con gli enti locali, deve essere collocata in una pagina permanente [...] Invito, quindi, chi ha formalmente contestato al sindaco l'ordinanza, a ripresentare opposizione riportando i passaggi evidenziati, dopodiché, qualora i sindaco omettesse di ritirare l'ordinanza, di chiedere in ragione di tale sentenza, l'intervento gerarchico al Prefetto.Occorre tener conto che il sindaco, in materia sanitaria, è Ufficiale del Governo, (quindi non sindaco), pertanto risponde direttamente al Prefetto, il quale, a sua volta, rappresenta il Governo in ambito provinciale ed è tenuto a provvedervi in via sostitutiva.

Mauro Bottigelli

Sentenza: Annullamento ordinanza sindaco di Galliate "divieto alimentazione animali randagi".
(Consiglio di Stato - Sez. III - Adunanza del 16.9.1997 - Sentenza 883)

Oggetto:

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Sig.ra Roberta Corradi per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco del comune di Galliate del 29.8.95, n. 87 e la dichiarazione di inefficacia della sanzione amministrativa comminatale.

Visto:

- la relazione trasmessa con nota del 14.5.97 e pervenuta il 2.6.97, con la quale il Ministero della Sanità, Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

- esaminati gli atti ed udito il relatore;

Considerato:

- che l'articolo 12, comma 2, della legge della regione Piemonte 26 aprile 1993, n. 34, dispone che "qualora si renda necessario, il comune, con il servizio veterinario della ASL, organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravità dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento d'attuazione: a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali; b) il controllo delle nascite; c) la cattura e la collocazíone degli animali in affidamento od altra sede più idonea";

- che il sindaco di Galliate, con l'ordinanza qui impugnata, non ha disposto alcuno degli interventi sopra menzionati (nonostante che l'associazione protezione animali - Amici dei Gatti gli avesse, formalmente proposto la costruzione di un gattile), ma ha vietato di deporre alimenti di qualunque genere per la nutrizione dei gatti randagi o che, comunque, vivano in libertà in determinate zone del territorio comunale, disponendo sanzioni amministrative per i contravventori;

- che nessuna norma di legge, né statale né regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro "habitat", cioè nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugio;

- che l'ordinanza impugnata viola anche l'art. 2 della legge 14.8.1991, n. 281 (legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione dei randagismo), secondo cui "i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo... Gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le UU.SS.LL., avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura e la salute e le condizioni di sopravvivenza";

- che l'affermazione contenuta nella motivazione dell'ordinanza impugnata, relativa ai "possibili rischi per la salute umana a causa di malattie zootecniche", determinati dalla presenza delle colonie feline, è smentita dalla relazione allegata in atti, redatta dal responsabile del servizio veterinario della U.S.S.L. competente, a seguito di sopralluoghi effettuati su richiesta dei sindaco stesso, da cui risulta che i sopralluoghi, finalizzati ad evidenziare, attraverso l'osservazione macroscopica degli animati, sintomatologie evidenti riferite a malattie contagiose in atto, hanno avuto esito negativo; - che l'ordinanza impugnata, per i motivi sopra esposti, deve ritenersi illegittima;

- che altrettanto va detto - conseguentemente - per la sanzione amministrativa inflitta al ricorrente con verbale n. 463 - del 7 giugno 1996, per violazione della medesima ordinanza;

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere accolto.

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1999 1215 GIUR CASS

  • Maltrattamento animale
  • Cane tenuto con catena corta
In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell'agente. Comportamento, questo, che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sull'animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti.La Corte ha ritenuto integrato il reato nell'aver tenuto legato un cane ad una catena corta e senza riparo.

(Cass. Pen. Sez. III - 29 gennaio 1999 n. 1215 - Rivista Penale n. 9/99 - 783 M).


ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1999 8473 GIUR CASS

  • Detenzione di uccelli ai fini di richiamo
  • Gabbie anguste

La detenzione in gabbia di uccelli da usare come richiami per la caccia, pur se lecita in sé, in quanto espressamente consentita dall'art. 4 della legge sulla caccia 11 febbraio 1992 n. 157, può dar luogo tuttavia, alla configurabilità del reato di maltrattamenti di animali, ove le gabbie siano di dimensioni così anguste da non consentire neppure movimenti fisiologici essenziali come l'apertura delle ali.

(Cass.pen. sez. III I° luglio 1999 n. 8473 - Riv.Pen. n. 10/99 - 877 - S)


ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1999 9905 GIUR CASS

  • Maltrattamenti di animali
  • Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura

In tema di maltrattamento di animali, mentre l'ipotesi dell'"incrudelimento" può ragionevolmente essere ritenuta configurabile solo in presenza del dolo (poiché la crudeltà consiste in un comportamento umano cosciente e volontario), quella della detenzione di animali "in condizioni incompatibili con la loro natura" pure prevista dall'art. 727 c.p. può essere configurataanche a titolo di colpa, conformemente al principio generale vigente in materia di contravvenzioni, secondo per cui per tali reati si risponde, di regola, indifferentemente, per dolo o per colpa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di colpa, di un soggetto, il quale, in giornata estiva, aveva lasciato il proprio cane, per circa mezz'ora, chiuso a bordo di un'autovettura, sia pure parcheggiata in zona al momento ombrata e con i finestrini non completamente chiusi, precauzioni, queste, le quali non avevano però impedito che l'animale morisse per insufficienza cardiorespiratoria determinata dall'eccessivo calore).

(Cass.pen. sez. III, 4 agosto 1999 -n. 9905 - Riv.Pen. n. 10/99 - 852.S)

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1996 16 GIUR CASS

I limiti posti alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, ed in particolare di quello di proprietà, ed all'utilizzazione degli offendicula concernono anche gli animali.L'esigenza di un bilanciamento di interessi che deriva dall'esercizio di un diritto, essendo lo stesso limitato dalla compresenza di altri, aventi eguale o differente forza, comporta di ritenere lecito l'uso degli offendicula nei limiti in cui i medesimi appaiano necessari per la difesa di quel diritto e solo qualora non vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi, intendendo la pericolosita' di questi strumenti nel senso di essere capaci di attentare gli interessi protetti dalla norma incriminatrice con un differente grado, onde occorre scegliere sempre quello che è capace di produrre un danno minore. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva dichiarato l'imputata non punibile, ex art. 51 c.p., dal reato di maltrattamento di animali, la suprema Corte ha osservato che vi erano altre azioni (uso di cordicelle idonee al soffocamento di gatti) alternative, non crudeli ed addirittura, piu' adatte allo scopo (rete metallica, uso di sostanze, come la candeggina, atte ad allontanare i gatti ) e che la proporzione tra bene difeso e quello aggredito deve essere valutata anche con riferimento agli strumenti utilizzabili ed alla loro pericolosita' nonche' agli interessi protetti, sicche' anche sotto questo profilo sussiteva la violazione dell'art. 51 c.p. tanto piu' che la stessa predisposizione delle cordicelle, con le quali era stato soffocato il gatto della parte offesa, poteva essere, in astratto, pericolosa per i bambini e, quindi, per gli esseri umani).

Ente giudicante
Cass.pen., sez.III, 1 dicembre 1994
Parti in causa
Tomasoni
Riviste
Cass.Pen., 1996, 809 n. Pomanti
Riv. Pen. 1996, 69
Giust.Pen. 1995, II, 677
Rif. ai codici
CP art. 51
CP art. 727

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1996 7 GIUR CASS

Integra il reato di maltrattamento di animali il comportamento di chi li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura (Nella fattispecie, la detenzione di 130 uccelli in gabbie troppo piccole per le loro dimensioni, colme di sterco in putrefazione, e situate in una stanza buia, umida, non ventilata e maleodorante, è stata qualificata come trattamento incompatibile con la loro natura, è quindi un maltrattamento, con evidente effetto di sofferenza fisica per i volatili.

Ente giudicante
Cass. Pen. Sez. III - 10 aprile 1996
Parti in causa
Giusti
RivisteRiv.Pen. 1996 - 974
Rif. ai codici
CP art. 727


ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1997 11 GIUR CASS

Sussistono gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. (maltrattamenti di animali) nel caso di uccelli vivi usati come richiami, legati per la coda mediante fili, strattonati per farli levare in volo breve con ricaduta; infatti, si infliggono a tali esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di sentire il dolore, ingiustificate gravi sofferenze, con offesa al sentimento comune di pietà verso gli animali.

Ente giudicante
Cass. Pen. Sez. III - 11 gennaio 1995
Parti in causa
Cattelan
Riviste
Cass. Pen. 1997 - 69
Rif. ai codici
CP art. 727


ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1997 601 GIUR CASS

Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.Uso di uccelli in funzione di richiami

  • Maltrattamento di animali
  • Detenzioni di animali in condizioni incompatibili con la loro natura
  • Uso di uccelli in funzione di richiami

La norma ricavabile dal nuovo testo dell'art. 727 c.p. e relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura non si trova in alcun modo in una situazione di puntuale ed inevitabile contraddizione con la norma della legge 11 febbraio 1992 n. 157 relativa all'uso degli uccelli in funzione di richiami e la sua applicazione non comporta necessariamente ed in ogni caso la disapplicazione della seconda, dal momento che è possibile una interpretazione delle sue disposizioni che consenta una coerente ed armonica applicazione di entrambe. E' infatti nozione elementare di teoria generale del diritto che l'abrogazione per incompatibilità (a differenza di quella espressa) intercorrere tra le norme e non tra le disposizioni e che essa si verifica non già quando vi sia una generica non conformità fra nuova e vecchia disciplina, bensì soltanto quando fra le due norme vi siano una contraddizione ed un contrasto puntuali ed irresolubili, tale che l'applicazione di una norma implichi necessariamente ed indefettibilmente la disposizione dell'altra, il che sta a significare che è canone fondamentale di interpretazione quello secondo cui l'interprete è obbligato a compiere tutti gli sforzi ermeneutici al fine di salvare la vigenza della norma precedente, ossia è obbligato ad interpretare, fin dove è possibile, nuova e vecchia disposizione in modo tale da ricavarne norme non incompatibili e che solo quando ciò non sia possibile, ossia solo quando in nessun modo l'applicazione della nuova norma consenta anche l'applicazione della precedente, l'interprete stesso possa dichiarare l'avvenuta abrogazione della vecchia norma.In tema di maltrattamenti di animali, nel caso in cui la detenzione degli uccelli in gabbia, a fini di richiamo per uso dell'esercizio della caccia, sia lecita e le gabbie, quanto alla loro misura, siano regolari, occorre dimostrare, per affermare la penale responsabilità, che la consumazione delle penne e della coda e lo stress psichico che gli uccelli abbiano subito siano derivati da altri e diversi fattori che non fossero la sola detenzione in gabbie di quella misura.Le diverse ipotesi previste dal primo comma del nuovo testo dell'art. 727 c.p. (maltrattamento di animali) sono ipotesi distinte ed autonome, che prevedono condotte e comportamenti diversi e che vanno quindi specificamente contestate all'imputato. In particolare, l'ipotesi dell'incrudelimento verso animali è ben distinta, sia per l'elemento oggettivo che per quello soggettivo, dall'ipotesi della sottoposizione degli animali a strazi o sevizie incompatibili con la loro natura. Pertanto, qualora venga contestata una di queste ultime due ipotesi e poi l'imputato venga condannato per quella di incrudelimento verso animali, si tratta non già di una semplice diversa qualificazione giuridica del fatto, bensì della condanna per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto di difesa dell'imputato, e che deve considerarsi illegittima, ai sensi dell'art. 521 e 522 c.p., per violazione del principio di correlazione tra l'accusa contestata e la decisione.

(Cass.pen.Sez.III 29/1/1997 n. 601 Riv.pen. n.6/97 - 651 . M).

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC. - 1997 604 GIUR CASS

Atti concreti di crudelta', senza giustificato motivo.

  • Maltrattamento di animali
  • Atti concreti di crudeltà
  • Senza giustificato motivo

Non diversamente da quanto accadeva alla stregua del precedente testo dell'art.727 c.p., anche secondo la nuova formulazione dell'articolo, ai fini della sussistenza dell'elemento materiale dell'ipotesi di incrudelimento verso animali, sono necessari atti concreti di crudeltà, ossia l'inflizione di gravi sofferenze fisiche ad essi senza giustificato motivo. Infatti è appunto la mancanza di motivi che distingue l'incrudelimento della sottoposizione a strazio o sevizie, le crudeltà, inoltre, non possono che essere che fisiche.Del resto, proprio per questa ragione, il precedente testo dell'art. 727 c.p., nell'ipotesi di crudeltà verso gli animali, a differenza della loro sottoposizione ad eccessive fatiche e torture, non poneva la riserva della necessità, perché l'incrudelimento presuppone concettualmente l'assenza di qualsiasi giustificabile motivo da parte dell'agente; la crudeltà è di per sé caratterizzata dall'assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto e futile; inoltre è pacifico che nell'ipotesi dell'incrudelimento l'elemento soggettivo consiste nel dolo, cioè nella libera e cosciente volontarietà del fatto di incrudelire verso animali.

(Cass.pen.Sez.III - 29/1/1997 n. 601- Riv. Pen. N. 6/97 - 650 - M.)

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1998 4 GIUR CASS

Non diversamente da quanto accadeva alla stregua del precedente testo dell'art. 727 c.p. anche secondo la nuova formulazione dell'art. ai fini della sussistenza dell'elemento materiale dell'ipotesi di incrudelimento verso animali, sono necessari atti concreti di crudeltà, ossia l'inflizione di gravi sofferenze fisiche ad essi senza giustificato motivo. Infatti, è appunto la mancanza di motivi che distingue l'incrudelimento dalla sottoposizione a strazio o sevizie; le crudeltà, inoltre, non possono essere che fisiche. Del resto, proprio per questa ragione, il precedente testo dell'art. 727 C.P. nell'ipotesi di crudeltà verso gli animali, a differenza della loro sottoposizione ad eccessive fatiche o torture, non poneva la riserva della necessità, perché l'incrudelimento presuppone concettualmente l'assenza di qualsiasi giustificato motivo da parte dell'agente; la crudeltà è di per sé caratterizzata dall'assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto o futile; inoltre è pacifico che nell'ipotesi dell'incrudelimento l'elemento soggettivo consiste nel dolo, cioè nella libera e cosciente volontarietà del fatto di incrudelire verso gli animali.

Ente giudicante
Cass. Pen. Sez. III - 1 ottobre 1996 - n. 601
Parti in causa
Dal Prà e altro
RivisteCass. Pen. 1998 - IIII
Rif. ai codici
CP art. 727
Rif. Legislativi
L. 22 novembre 1993 n. 473.

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1998 9556 GIUR CASS

  • Omissione di cure

Il reato di cui all'art.727 c.p. è configurabile quando, accolto un animale presso di se', il soggetto non si curi piu' del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura - nella specie consentendo che zecche e pulci infestassero il corpo del cane - ovvero in stato di sostanziale abbandono, attraverso la sua denutrizione.
(Cass. pen., sez. V, 28 agosto 1998, n.9556 - Rivista Penale, n.5/1999, 501, M.)

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1998 12910 GIUR CASS

  • Maltrattamenti animale
  • Uccisione con lacci e tagliole

Integra il reato di cui all'art. 727 c.p. nella nuova formulazione introdotta con la legge 22 novembre 1993 - n. 473, che tutela l'animale inteso come essere vivente. La uccisione degli animale le tagliole o i lacci; infatti i lacci uccidono l'animale per soffocamento e rendono estremamente difficile la liberazione, mentre le tagliole portano ad una morte per dissanguamento, sicchè vengo inflitte ingiustificatamente sofferenze che integrano il reato in questione.

(Cass.pen. sez. III 11 dicembre 1998 n. 12910 - Rivista Penale n. 5/99 - 501 M).

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1996 3 GIUR CASS

Le diverse ipotesi previste dal comma 1 del nuovo testo dell'art. 727 C.P. (maltrattamento di animali) sono ipotesi distinte ed autonome, che prevedono condotte e comportamenti diversi e che vanno quindi specificatamente contestate all'imputato. In particolare, l'ipotesi dell'incrudelimento verso animali è ben distinta, sia per l'elemento oggettivo che per quello soggettivo, dall'ipotesi della sottoposizione degli animali a strazi e sevizie incompatibili con la loro natura. Pertanto, qualora venga contestata una di queste ultime due ipotesi e poi l'imputato venga condannato per quella di incrudelimento verso animali, si tratta di una non già semplice diversa qualificazione giuridica del fatto, bensì della condanna per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto di difesa dell'imputato, e che deve considerarsi illegittima, ai sensi degli art. 521 e 522 c.p. per violazione del principio di correlazione tra l'accusa contestata e la decisione.

Ente giudicante
Cass.Pen. sez III - 1 ottobre 1996 - n. 601
Parti in causa
Dal Prà e altro
Riviste Cass. Pen. 1998 - 1111
Rif. ai codici
CP. Art. 727
CPP. Art. 521
CPP. Art. 522
Rif. legislativi
L. 22 Novembre 1993 - n. 473

 

RESPONSABILITA' CIVILE - 1996 143 GIUR CASS

Animali (danni cagionati da)

Il solo affidamento per ragioni di custodia, cura, governo, o mantenimento, non costituendo trasferimento del diritto di usare gli animali al fine di trarne vantaggio, non sposta a carico di terzi la responsabilita' per i danni cagionati dagli animali stessi.

Ente giudicante
Cass. Civ. sez. un, 27 ottobre 1995. N. 11173
Parti in causa
Da Lisca c. Prov. Verona -1-
Riviste
Giur. It. 1996 , 1.1. 570
Dir. E Giur. Agr. 1996 - 615
Rif. ai codici
CC art. 2052